MOTIVI
Premesso Che
L’associazione “Insieme si può…” ente no- profit, come da atto costitutivo del 17 dicembre 2003 e da relativo statuto, agisce nei limiti delle leggi statali, regionali e comunitarie, e dei principi generali dell’ordinamento giuridico (art. 2), …Non ha fini di lucro ed ha come scopo l’esclusivo perseguimento finalità di utilità sociale in tutto il mondo dirette ad arrecare benefici a tutti coloro i quali sono particolarmente sensibili verso attività progettuali inserite in un percorso innovativo atto a trasmettere ai giovani il principio della legalità e della civile convivenza nonché alla realizzazione di manifestazioni culturali e di genere atte a creare quel collante istituzionale attraverso la diffusione della cultura della legalità e della solidarietà sociale….. (Art. 4)
L’associazione sin dalla sua nascita si è fatta promotrice nelle varie scuole, del comprensorio locrideo di molteplici progetti tendenti a diffondere i principi della legalità e del vivere civile, collaborando in modo fattivo sia con enti istituzionali ( Scuola, Provincia, Regione e Comuni) che con soggetti privati sensibili a tali problematiche ( tra cui imprenditori locali, per tutti si indica la vicinanza di Congiusta Gianluca , nonché di personalità dell’arte e della cultura).
L’associazione con propri consulenti esterni ha sentito fortemente l’esigenza di portare ai giovani un messaggio di legalità in senso ampio facendo scoprire, talvolta con stupore, che dietro comportamenti “apparentemente normali” si mascherano atteggiamenti vicini alla devianza, all’illegalità e che nel contesto compromettono una sana e corretta crescita individuale e collettiva.
Il mondo giovanile è paragonabile ad un quadro problematico e complesso, spesso contraddittorio, in cui però si alternano momenti di euforia e di meraviglia verso il mondo degli adulti, ma dall’altro, presenta spigolature e sfaccettature che sfociano nella ribellione, nell’aggressività nei confronti di chi- scuola, famiglia, società – non si pone più come punto di riferimento o come valore assoluto da perseguire.
In questo entourage la comunicazione verbale e non verbale diventa difficile e, talvolta, ardua quando ci si rivolge a giovani che vivono in contesti sociali fortemente compromessi da fattori ostativi, quali l’omertà, l’isolamento, la a-socialità.
Di fronte ad una tale spigolosità sociale si rischia di abbandonare il giovane in quel vortice che studi di settore denominano “backstage di una società amorfa”; una società clientelare ove per trovare un posto di lavoro ci si deve far sponsorizzare dal mafioso o dal politico di turno; una società che ruota attorno alla logica del tutto e subito, a qualsiasi costo e da qualsiasi mezzo.
Partendo dai presupposti e dai fini perseguiti dall’Associazione ”Insieme si può…” che possono essere considerati al rango di diritti soggettivi qualora siano riferibili ad una collettività limitata o particolare rispetto alla generalità dei soggetti – la costante giurisprudenza asserisce che per ritenere una struttura soggettiva ( associazione) centro di imputazione di un interesse, per cui se ne possa validamente considerare esponente in campo sostanziale e legittimata a portarlo nel processo penale - sono ravvisati nel fatto che l’interesse perseguito rientra nello scopo specifico del sodalizio associativo e che sia circostanziato dal punto di vista territoriale e storico.
Dall’analisi di tale elementi non vi è dubbio che l’Associazione “Insieme si può…” sia portatrice – per come meglio specificato – di iniziative e progetti tendenti a radicare i principi della legalità e dell’osservanza delle regole della vita sociale e che tali interessi sono sufficientemente circostanziati sia dal punto di vista storico che territoriale e che pertanto possono ritenuti veri e propri diritti soggettivi dell’associazione in senso sostanziale, e quindi suscettibili di tutela processuale.
I fatti reato – e soprattutto l’omicidio di cui al capo F della richiesta di rinvio a giudizio – manifestano la massima forma di disvalore sociale e legale, in quanto arrecano pregiudizi irreparabili alla vita del soggetto passivo ( Gianluca Congiusta) vittima dell’evento, nonché ai congiunti e alla collettività considerata nel senso più ampio del termine e, quindi anche alle associazioni ed enti che operano nel già martoriato territorio della Locride al fine di inculcare soprattutto nelle giovani generazioni i principi del rispetto, delle leggi e delle regole sociali.
Non di meno i delitti contestati dalla Pubblica Accusa nella già richiamata richiesta di rinvio a giudizio meritano una giusta attenzione, in quanto minano in modo profondo a fondamentali principi costituzionalmente garantiti
La legittimazione a costituirsi parte civile nasce pertanto sia dalla tutela del diritto assoluto perseguito dall’associazione in quanto i fatti contestati cozzano in modo irrimediabile con i fini e gli scopi del sodalizio associativo.
La costituzione di parte civile degli enti esponenziali è dunque possibile quando dall’offesa all’interesse, derivi in modo diretto ed immediato, una lesione del diritto di personalità dell’ente con riferimento sia allo scopo che alla tutela dell’interesse collettivo che si distingue tanto dal generico interesse diffuso quanto da quello dei singoli soggetti che aderiscono all’ente rappresentativo.
Dagli atti di accusa , risulta evidente come l’attività degli imputati , uniti ad altri dal vincolo associativo, ha di fatto limitato se non annullato tutte le attività di sensibilizzazione ed educazione alla legalità e alla convivenza pacifica, portate avanti nel corso degli anni dall’Associazione nei comuni della Locride; infatti, se da una parte l’ente cercava di sviluppare ed inculcare, soprattutto tra le giovani generazioni i principi del rispetto delle legge e delle regole civili, dall’altra il sodalizio criminoso, per cui è processo, si imponeva - sullo stesso territorio - con l’uso della forza intimidatrice commettendo fatti reato , fortemente lesivi dei beni e dell’immagine di cui la collettività e l’intero comprensorio della Locride ne è portatrice.
L’Associazione “Insieme si può…” ritiene pertanto, in ragione di quanto sopra a costituirsi parte civile nel presente procedimento penale nei confronti di tutti gli imputati per tutti i reati loro ascritti, avendo il loro comportamento criminoso gravemente leso la personalità dell’ente pregiudicando in modo irreparabile il perseguimento dei suoi scopi e dell’interesse collettivo di cui è portatrice.
Tanto premesso e per le motivazioni sopra spiegate il legale rappresentante dell’Associazione “Insieme si può…”
INSISTE
Nella richiesta di ristoro di tutti i danni non patrimoniali, esistenziali e morali subiti in conseguenza delle condotte delittuose poste in essere dagli imputati con riserva di quantificarli nei modi e nei termini di legge nelle conclusioni che si presenteranno all’esito del giudizio alla luce dei dati probatori che verranno acquisiti in sede processuale, oltre alle spese di costituzione di parte civile ed onorari defensionali, che saranno determinati con deposito di nota specifica.
Salvis Juribus
Siderno-Reggio Calabria lì 28.12.2007